Il monopattino elettrico, l’assicurazione RC e il codice della strada
L’hoverboard, il monopattino elettrico, il segway sono tutti mezzi di micromobilità elettrica personale urbana alternativa, che si stanno sempre più diffondendo in città.
Per la bicicletta a pedale e la consorella elettrica a pedalata assistita, il codice della strada è abbastanza chiaro. La bicicletta elettrica a pedalata assistita, essendo dotata di un motore ausiliario elettrico con una potenza massima di 0,25 kw e che raggiunge la velocità di 25 km/h, può circolare in strada regolarmente, se non ci sono vie di comunicazione dedicate, cioè piste ciclabili. Non solo monopattini, ma anche hoverboard, skateboard e molto altro, all’insegna di spostamenti sempre più ecologici, silenziosi, agili nel traffico e che conquistano giovani e lavoratori, sono detti mezzi per la mobilità dell’ultimo miglio. Se fino a qualche mese fa l’utilizzo era proibito o ambiguo per mancanza di normative che ne regolamentassero la circolazione, dopo la fima del Decreto Toninelli le cose sono un pò più chiare, ma non per tutti. Solo per i Comuni che emettono le relative ordinanze.
Cosa dice il codice della strada per il monopattino elettrico
Stando all’attuale codice della strada, il monopattino elettrico può circolare su strada. Tuttavia, è d’obbligo introdurre un cenno ai cosiddetti mezzi individuati dal codice della strada come acceleratori di andatura. Sono tutti quei mezzi a trazione muscolare che non superano i 6 km orari, come pattini, skateboard, monopattini, scarpe con rotelle ecc. Gli acceleratori di andatura non possono circolare sulle strade, nelle aree pedonali o sulle piste ciclabili ma solo nelle aree private privati e nei parchi.
Il monopattino elettrico o l’hoverboard possono raggiungere velocità di 25 km/h, quindi, non sono catalogati come mezzi di trasporto cosiddetti velocipedi. Trattandosi di mezzi di trasporto possono circolare sulle strade. Attualmente è stato depositato un Disegno di Legge per regolamentare meglio la materia e far fronte al largo incremento e diffusione dei veicoli di mobilità personale urbana a propulsione prevalentemente elettrica. Tra le nuove norme proposte ci sono:
- la regolamentazione, a discrezione dei singoli comuni, della circolazione contromano delle biciclette nelle zone della città dove sussiste il limite di velocità di 30 km/h;
- la circolazione delle biciclette nelle corsie preferenziali;
- il parcheggio autorizzato sul marciapiede in assenza di rastrelliere adiacenti;
- gli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici per la mobilità urbana concessi dai comuni;
- l’obbligo del casco;
- l’introduzione di norme dedicate per la circolazione di skateboard, monopattini elettrici, hoverboard sulle piste ciclabili e l'individuazione della velocità massima consentita da raggiungere.
Il Decreto Toninelli e le norme inserite per la regolamentazione della circolazione dei monopattini elettrici
Il decreto entra in vigore il 20 Giugno e prevede una fase di spesrimetazione dei veicoli di micromobilità potrà prendere avvio da quest’estate e regolamenta la circolazione in città dei monopattini elettrici non previsti epsressamente dal Codice della strada. Si stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno circolare in ambito urbano, ma solo dopo la relativa delibera comunale. Potranno circolare su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h. La sperimentazione dovrà essere richiesta dalle singole città con la delibera ed entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento del Mit, potrà durare da uno a due anni.
La discriminante della velocità. Per le aree pedonali non cambia quasi nulla
- Nelle aree pedonali sono ammessi monowheel - hoverboard - segway e monopattini elettrici ma solo a velocità inferiori a 6 km/h;
- Sui percorsi stradali, ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, sono ammessi segway e monopattini elettrici a velocità non superiore a 20 km/h. Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.
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Per il servizio di noleggio è previsto l’obbligo di copertura assicurativa.
Gli obblighi per chi acquista un monopattino elettrico
I costruttori di monopattini elettrici possono commercializzarli ai sensi degli obblighi previsti per l'omologazione del D.M. 2 maggio 2001 n. 277. Ai sensi del disposto del D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE, i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi, a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive, tra i ciclomotori o tra i motoveicoli. Quindi, anche i microciclomotori, i monopattini, gli hoverboard o segway elettrici non possano essere ricompresi tra gli acceleratori di andatura previsti dall’articolo 190/8 del Codice della Strada.
Praticamente, dal momento che questi mezzi superano la velocità di 6 km/h orari possono circolare liberamente su strada e su piste ciclabili ma con una velocità massima di 20Km/h. Anche se non obbligatoria vale la pena di munirsi di un’assicurazione che varia dai 100 ai 200 euro l’anno. I monopattini Ducati dello store VeloTour sono già dotati di assicurazione compresa nel prezzo. In sintesi, un piccolo monopattino elettrico di 250W di potenza, un peso di 11 KG o un segway hoverboard elettrico, ai sensi del disposto del D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE, non è considerato alla stessa stregua di un velocipede elettrico a pedalata assistita. Possono essere messi in commercio solo omologati, possono circolare su strada, non possono circolare sui marciapiedi, nelle aree pedonali o nelle piste ciclabili e bisogna dotarli di assicurazione Rc.